quota di Srl è passibile di sequestro e di pignoramento (presso terzi)


 

Cass.  23.01.1997, n. 697

Cass. 30.01.1997, n. 934

Cass.  26.05.2000, n. 6957   

Società, 2000, pag. 1331

 

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812, c.c.

 

Ne consegue che alla stessa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito.

 

Ne consegue, ancora, che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.

 

 


 

Cass.  26.02.1990, n. 1439   

Foro it. 1987, I, pag. 1101

Giur. comm. 1987, II, pag. 741

Giust. civ. 1987, I, pag. 36

 

La quota sociale della società a responsabilità limitata - non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale equiparato, ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni.

 

Stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quota, il pignoramento della stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi.